Art. 3.

      1. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto, i quali intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui all'articolo 2, devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 15 giugno 2008, con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.